Art. 1.

      1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo per la gestione delle somme oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a disciplinare le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.